Per chi è vittima di insidie stradali la legge prevede una tutela piuttosto ampia, che consente di ottenere un risarcimento in presenza di determinati presupposti: il codice civile, infatti, attribuisce una “responsabilità oggettiva” al proprietario della strada per tutti i difetti di manutenzione del suolo e per tutte le altre cause che abbiano determinato un danno al pedone. L'articolo 2051 codice civile, che consente di fare causa alle pubbliche amministrazioni in caso di caduta provocata da insidia o trabocchetto, prevede infatti che: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il custode – che nel caso delle strade urbane è quasi sempre il Comune – è, quindi, tenuto a risarcire i danni procurati ai passanti, anche se non ha colpa di ciò che è avvenuto o non era al corrente della presenza dell'insidia stradale. Ecco perché si parla di «responsabilità oggettiva»: il danneggiato non deve dimostrare né la malafede, né la responsabilità del Comune. Spetterà piuttosto all'amministrazione, laddove intenda difendersi, dare prova del fatto che la caduta è avvenuta per «caso fortuito», ossia per una causa non prevedibile, né evitabile sia pure con la sia massima diligenza. Il danneggiato deve, in primo luogo, dimostrare la caduta (cioè l'esatto e veritiero svolgimento dei fatti) e la presenza della buca sulla strada (la causa della caduta).
Il danneggiato poi deve provare il rapporto di causalità tra questi due elementi: cioè, che la caduta è stata determinata dalla buca e non da altre ragioni.
Infine, il danneggiato deve dare dimostrazione probatoria del danno fisico arrecatogli dalla caduta e della sua entità in termini monetari (ossia di danno biologico riportato ed eventuali invalidità permanenti).
Non si tratta di prove facili da fornire, e ciò è sempre consigliabile tenerne conto quando la caduta si verifica (è facile ritenere che in occasione di una caduta si pensi più a cercare di ottenere soccorso piuttosto che a precostituire il materiale probatorio per una successiva causa al Comune). Per dimostrare la caduta, la prova principale è di regola costituita dalle dichiarazione di testimoni, presenti al momento del sinistro, che possano affermare di aver visto il danneggiato cadere in un determinato momento (giorno, orario) ed in un determinato luogo. È molto importante che il testimone sia in grado di ricordare con precisione il momento in cui è avvenuto il danno, per poterlo poi riferire al giudice nel caso in cui si dovesse addivenire ad una causa. Giova, ai fini della prova della caduta, anche l'esibizione del referto del pronto soccorso.
Per dimostrare la presenza della buca sulla strada sarà sufficiente una fotografia o, se interviene la polizia municipale, il verbale redatto dai vigili.
Per dimostrare il rapporto di causalità tra la buca e la caduta non c'è altro modo che chiamare uno o più testimoni. Questi dovranno affermare che il pedone è scivolato a causa dell'insidia stradale: la fossa, una mattonella fuoriuscita dal marciapiedi, un tombino sporgente, ecc.
Per dimostrare il danno fisico e l'entità dello stesso è necessario procurarsi un certificato medico e, in caso di danni particolarmente gravi (rottura di ossa, ecc), tutta la documentazione sanitaria necessaria a comprovare i danni patiti, nonchè una perizia di parte redatta da un medico legale di fiducia del danneggiato. I primi documenti vengono rilasciati dal pronto soccorso o da qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica nellimmediatezza della caduta. Per quanto attiene alla perizia medico legale di parte, sarà necessario che si attivi l'interessato, eventualmente rivolgendosi ad un legale, conferendo mandato a un professionista del settore e anticipandogli l'onorario; la perizia di parte, per quanto non necessaria in questa fase, può agevolare e velocizzare le operazioni di risarcimento, soprattutto se il Comune attiva la propria polizza per la copertura della responsabilità civile.
Il danneggiato dovrà conservare poi tutte le successive documentazioni rilasciate dal medico che lo ha avuto in cura, con gli scontrini per le medicine e per le successive terapie, di cui potrà chiedere successivamente il rimborso.
Prima di iniziare la causa al Comune per la caduta sulla strada è opportuno provvedere all'invio di una raccomandata con una diffida. La lettera può essere redatta direttamente dall'interessato ovvero da un avvocato; la diffida dovrà essere quanto piu' possibile precisa ed esaustiva nella descrizione del fatto e nell'indicazione dei danni subiti, allegando anche la certificazione del pronto soccorso. È importante anche corredare la richiesta con le dichiarazioni di testimoni (allegando le relative copie di documenti di riconoscimento), i quali attestino di aver assistito alla caduta e possano raccontarne la dinamica. Se il Comune non risponde alla diffida, il danneggiato deve conferire mandato a un avvocato affinché inizi la causa con la notifica di un atto di citazione. Le spese di avvio del procedimento sono a carico del danneggiato e variano a seconda dell'entità del danno riportato (tanto più è elevato il risarcimento richiesto, tanto più sono alte le spese da pagare).
Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare che la buca stradale non era di dimensioni particolarmente grandi. In questo caso, infatti, non si può invocare il risarcimento se l'ostacolo era chiaramente visibile con l'ordinaria diligenza. In altre parole, la giurisprudenza ritiene che il risarcimento non sia dovuto tutte le volte in cui il danno poteva essere evitato con un minimo di accortezza e con la consueta diligenza.
In generale, i Tribunali hanno ritenuto che possono essere risarcite solo le cadute causate da insidia o trabocchetto, ossia da tutti quegli ostacoli non facilmente percepibili dal pedone anche con la dovuta attenzione.
Il Comune può poi difendersi dimostrando il comportamento imprudente del pedone perché, ad esempio, correva, era distratto, scriveva messaggi sul cellulare, viaggiava su altri acceleratori di velocità pericolosi.
Un tipico esempio in cui viene negato il risarcimento da parte del Comune è quando il buco è enorme e non coperto da foglie; o quando si tratta di un dislivello elevato tra due strade; o quando la via è in evidente stato di dissesto e ciò nonostante il pedone accetti il rischio di attraversarla; o quando c'è un cantiere e questo è recintato (in tal caso, del danno risponde l'appaltatore).
Al contrario, anche una buca di dimensioni non piccole può diventare insidiosa se la strada non è illuminata o se coperta da detriti o fogliame.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetterà una sentenza con la quale, in caso di esito favorevole per il danneggiato, condannerà il Comune al risarcimento dei danni subiti nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avv. Dario De Pascale
a cura di Avv. Dario De Pascale
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