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LA RESPONSABILITÀ SANITARIA

LA RESPONSABILITÀ SANITARIA


La responsabilità sanitaria è nota anche come responsabilità medica o da errore medico. Oggi la materia è disciplinata dalla ‘Legge n.24 dell’8 marzo 2017 (cd. “Legge Gelli”).


In particolare, si ha responsabilità sanitaria tutte le volte in cui al paziente derivi un danno, o addirittura la morte, in conseguenza di un comportamento negligente o intenzionale riferibile

- al sanitario (ad es., il medico), e/o

- alla struttura sanitaria (ad es., l'ospedale, la clinica).


In questi casi, il soggetto danneggiato potrà agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Occorre innanzitutto individuare i soggetti a cui si riferisce la responsabilità sanitaria e la sua disciplina.

Essi sono:

1) il soggetto danneggiato

2) la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata

3)l'esercente la professione sanitaria.


1) IL SOGGETTO

DANNEGGIATO

Il soggetto danneggiato è la vittima del c.d. “errore medico” o, nei casi peggiori, del comportamento doloso del sanitario.

In particolare, il soggetto danneggiato coincide con:

- il paziente direttamente danneggiato dal negligente operato del medico e/o della struttura sanitaria;

- gli eredi del paziente, qualora questi sia deceduto a causa dell'errore medico.

In ogni caso, il “soggetto danneggiato” è il titolare dell' interesse ad agire per il risarcimento danni da errore medico.

Tale giudizio potrà essere intrapreso nei confronti:

- della struttura sanitaria

-dell'esercente la professione sanitaria

- in alternativa, della rispettiva compagnia assicurativa


2) LA STRUTTURA

SANITARIA

Per strutture sanitarie o socio sanitarie devono intendersi “principalmente” quelle che erogano prestazioni:

- in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;

- di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

Si tratta di strutture sia pubbliche che private. Vi rientrano, ad es., gli ospedali, le cliniche, gli studi medici, gli studi odontoiatrici, ecc.


3) L'ESERCENTE

LA PROFESSIONE

SANITARIA

Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.

Gli Ordini professionali in questione sono quelli relativi a: Medici chirurghi e Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Chimici e Fisici, Biologi, Professioni infermieristiche, Ostetriche, Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Si considerano, invece, non rientranti tra le professioni sanitarie le Arti Ausiliarie delle Professioni sanitarie e gli Operatori di interesse sanitario.


La disciplina della responsabilità sanitaria

La responsabilità sanitaria rappresenta la reazione dell' ordinamento giuridico alla violazione di diritti e interessi di rilevanza costituzionale; tra questi, in primis, il diritto alla salute (art.32 Cost.) inteso come “fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività”.

In linea con tale fondamentale diritto si pone, più nello specifico, l'art. 5c.c. La disposizione vieta infatti atti che cagionino la “diminuzione permanente della integrità fisica”.

La delicatezza e la rilevanza costituzionale degli interessi in gioco sono stati tenuti ben in considerazione dal nostro legislatore. Per tale ragione egli ha previsto per la responsabilità sanitaria una disciplina compiuta ed unitaria, sotto tutti gli aspetti. Essa è oggi contenuta nella ‘Legge n.24 dell’8 marzo 2017 (Legge Gelli).

Il valore della materia trattata viene dalla L. Gelli affermato con forza sin dall'inizio. Innanzitutto, l'art. 1

- al comma 1, stabilisce che “la sicurezza delle cure” è “parte costitutiva del diritto alla salute”;

- al comma 2, specifica che tale “sicurezza” si realizza “anche mediante“

- la “prevenzione” e la “gestione del rischio“ connesso alle prestazioni sanitarie

- l'utilizzo delle “risorse strutturali, tecnologiche e organizzative“.

In secondo luogo, la legge Gelli si preoccupa di disciplinare gli specifici aspetti più specifici. In particolare, aspetti “sostanziali, procedurali, assicurativi e amministrativi” della materia.

Occorre rilevare come gli aspetti centrali della materia sono disciplinati proprio nella parte centrale della legge. Gli artt. 6 e 7, L. Gelli disciplinano, infatti, gli aspetti per c.d. sostanziali della responsabilità sanitaria. In particolare, quelli civili e penali: in questa sede approfondiremo solo gli aspetti civili


Sotto l'aspetto della responsabilità civile, l'art.7 Legge Gelli prevede due distinte discipline. Una, per la “struttura sanitaria” e un'altra per l' “esercente la professione sanitaria”.

In particolare:

- mentre per la struttura sanitaria si ha responsabilità contrattuale,

- per l'esercente la professione sanitaria si ha responsabilità extracontrattuale.


Tale distinzione riveste una grande importanza per il “soggetto danneggiato” (paziente o suoi eredi). La distinzione attiene infatti il giudizio di risarcimento danni e riguarda in particolare:

- sia il termine di prescrizione dell'azione giudiziaria introduttiva del giudizio

- e sia, nell'ambito del giudizio intrapreso, l'onere della prova dei fatti contestati


Esaminiamo più nello specifico tali 2 forme di responsabilità.

Responsabilità civile della struttura sanitaria: il contratto d'opera atipico di spedalità. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata è passibile di responsabilità contrattuale.

Questa avrà ad oggetto le condotte dolose o colpose dei propri medici. Entro questi termini (art. 1218 c.c.):

- il rapporto “paziente/struttura sanitaria” è equiparato a quello “creditore/debitore“.

- la responsabilità sanitaria della clinica o dell'ospedale viene giuridicamente intesa come un inadempimento contrattuale.

Il contratto che lega il paziente alla struttura sanitaria si definisce come contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, ricomprendente anche prestazioni di tipo alberghiero.

L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta quindi la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere


Nell'ambito della citata L.Gelli, l'art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria risponderà

- in primo luogo, ai sensi dell’art.1218 c.c., se l'evento è dipeso da “mancanze tecnico-organizzative” della struttura medesima. Si pensi, ad es., alla sicurezza e alla manutenzione delle attrezzature;

- e, in aggiunta, ai sensi dell’ art.1218 c.c., se l'evento è dipeso dall'operato “doloso o colposo” del sanitario che vi lavora.

Peraltro, la norma si applica al medico che a qualsiasi titolo opera nella struttura, a prescindere se sia

- dipendente dalla struttura

- libero professionista

- in regime di libera professione intramuraria.

In questo secondo caso (art. 1228 c.c.) la struttura sanitaria potrà sempre essere chiamata a rispondere. E ciò, per il solo fatto di essersi avvalsa dell' operato di terzi (medico, chirurgo, ecc.).

Pertanto, anche se l'evento sia dipeso solo dalla colpa del medico, la struttura sanitaria resta coobbligato solidale e la stessa può essere convenuta in un giudizio autonomo e successivo rispetto a quello intrapreso nei riguardi del medico.

Al fine di far emergere la responsabilità sanitaria della struttura, il soggetto danneggiato dovrà dimostrare i fatti contestati. Dovrà in particolare provare

- sia l'esistenza del danno

- sia la sua derivazione dalla condotta del medico (c.d. nesso di causalità).

Non sarà invece tenuto a dimostrare anche la “colpa” del medico. In altri termini, non dovrà provare che la condotta del sanitario si è caratterizzata per “negligenza, imprudenza o imperizia”.

Viceversa, dovrà essere il medico (e/o la struttura sanitaria) a dover dar prova dell'esattezza del suo operato. In altri termini, che non sia ravvisabile “colpa” alcuna nella sua condotta.

Si tratta del c.d. criterio della maggiore vicinanza della prova vigente in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.).

Particolare importanza riveste, infine, il termine di prescrizione per intraprendere il giudizio di risarcimento danni. Gli interessati (il paziente o i suoi eredi) avranno 10 anni di tempo (art. 2946 c.c.) per agire nei confronti della struttura sanitaria.

Occorre tenere in considerazione che il termine di prescrizione decorre

- non dal momento in cui si manifestano la malattia e/o le conseguenze dell'evento

- ma da quando l'interessato “abbia acquisito conoscenza” del nesso causale tra l'evento e l'errore medico

Diversamente dalla struttura sanitaria, il medico che vi opera risponde di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

A stabilirlo è l’art.7, comma 3, L. Gelli con il riferimento all'art. 2043 c.c.

In tema di responsabilità extracontrattuale, l’art. 2043 c.c., stabilisce che

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.


A differenza dei casi di responsabilità contrattuale (struttura sanitaria), l'onere probatorio del danneggiato è qui più gravoso. Egli dovrà infatti provare

- non solo il danno subito e il nesso di causalità con l'operato del medico

- ma anche il dolo o la colpa di quest'ultimo


Nel tipico caso di “errore medico”, l'errore implica il concetto di colpa. Questa, come visto in precedenza, implica a sua volta i concetti di negligenza, imprudenza e imperizia. Ne consegue che il paziente, nel giudizio di risarcimento danni, dovrà provare il nesso tra danno e colpa medica. Vale a dire, dovrà dimostrare che il danno è stato causato “proprio” dalla condotta negligente, imprudente o imperita del medico.


Un'altra differenza rispetto alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria riguarda il termine di prescrizione. In questo caso, come in tutti i casi di responsabilità extracontrattuale, è di 5 anni. Quanto alla sua decorrenza, invece, vale quanto già detto sopra per la struttura sanitaria.

Quanto agli aspetti procedurali, la L. Gelli contempla:

- l'art. 8, che permette di intraprendere un giudizio da responsabilità medica solo ad una condizione. Il soggetto danneggiato dovrà prima avviare la procedura prevista dall’ art.696-bis cpc (Accertamento Tecnico Preventivo), nel corso della quale i consulenti incaricati dal Giudice hanno l'obbligo di tentare la conciliazione delle parti;

- l'art. 9, che prevede a carico del medico di cui sia stato riconosciuto in giudizio il dolo o colpa grave:

. da un lato, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria o socio-sanitaria, oppure della loro compagnia assicurativa, mediante surrogazione ex art. 1916 c.c.;

. dall'altro lato, l'azione di responsabilità amministrativa (danno erariale) ad opera del Pubblico Ministero

nel caso in cui il sanitario abbia operato presso una struttura sanitaria pubblica.


a cura di Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it - Tel. 02.54.57.601


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