E' apparsa all'improvviso, nel volgere di una notte una torre con funzione di ripetitore si è presentata agli occhi attoniti dei cittadini.
Se ne contava già una, dimensioni simili cioè parecchi metri di altezza, situata ad un centinaio di metri di distanza da quest'ultima, le due torri sembrano circondare un complesso residenziale, anzi grazie alle onde che i due ecomostri inviano possiamo dire che l'edificio è sicuramente circondato.
Lo sconcerto è dovuto al fatto che la distanza dalle abitazioni è minima, in quelle case abitano, ovviamente, famiglie con bambini e la preoccupazione è che tale insediamento possa risultare nocivo, tanto più che i controlli che necessariamente seguono l'andamento delle emissioni saranno rivisti tra qualche anno.
Non solo, anche il fatto che questa presenza possa svalutare il valore dell'immobile o rendere più complessa la commercializzazione sono fatti da non trascurare.
Probabilmente chi si ritrova davanti alla finestra questo mostro avrà voglia di prendersela con il mondo nessuno escluso, allora sarà bene dire che la normativa in materia salvaguarda molto poco le persone ed i loro diritti. Esibendo il fatto che questi impianti sarebbero di pubblica utilità (ci lasciate usare il condizionale vero?), che il progresso non si può fermare, che il terzo millennio è il secolo delle comunicazioni che devono essere veloci, ecco che le autorizzazioni per installare le torri sono piuttosto “leggere”.
Una volta individuato lo spazio, nel nostro caso un angolo di campo agricolo, ottenuto l'OK del proprietario dietro compenso, le autorizzazioni si riducono a formalità ed anche gli enti locali hanno margini ristretti per operare.
Ed allora il cittadino medio si chiede: “Ma cosa si può fare per evitare uno scempio naturalistico, proteggere la famiglia dall'inquinamento elettromagnetico, porre qualche freno alla comparsa di ripetitori ovunque?”.
Qualcosa si può fare. Ricordiamo la legge n. 36 del 22.2.2001 nota come Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
La quale affida agli enti locali minori la determinazione dei criteri di localizzazione ottimale degli impianti, con finalità di massima restrizione dell' inquinamento elettromagnetico ma anche di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti stessi. In pratica il Comune al quale si richiede di rilasciare una autorizzazione unitaria (D.Lgs. 259/2003), dovrebbe avere la lungimiranza di dotarsi di un piano che vada ad individuare i luoghi che meglio si adattino a questi impianti. Come è logico pensare il piano andrebbe ad individuare spazi lontani da scuole o parchi gioco, porrebbe dei paletti nel numero degli impianti accoglibili, magari anche sulle dimensioni; insomma ci vorrebbe un piano che abbia alle spalle persone che hanno capito la portata del problema e che abbiano la ferma intenzione, non di contrastare il progresso, ma di bilanciarlo con i diritti dei cittadini, a volte trascurati. Nel nostro caso non ci risulta che Mediglia abbia redatto questo piano, altrimenti, siamo sicuri, quella posizione così a ridosso delle abitazioni non sarebbe ritenuta valida.
Ora cosa si può fare? Di sicuro escludere la parola niente, il Comune è chiamato a realizzare il piano e a programmare una seri di controlli continuativi attraverso gli enti specializzati, ad esempio ARPA, al fine di monitorare correttamente il funzionamento. Perché nel caso fosse provato che il ripetitore fosse veicolo di disturbi di qualunque genere si può affermare che sarebbero state modificate le condizioni che hanno portato all' emissione dell' autorizzazione e procedere anche con una ordinanza del Sindaco.
Con l'occasione la stessa domanda va rivolta anche al Comune di Peschiera Borromeo. Vi siete dotati di un Piano o Regolamento per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisioni?
Se la risposta è si, bene così, se fosse no sarà utile pensarci subito.

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