Lo sfratto per finita locazione, ai sensi dell' articolo 657 del codice di procedura civile, è intimato dal locatore dopo la scadenza del contratto.
La procedura inizia con l'intimazione da parte del locatore di lasciare libero l'immobile, con contestuale citazione del conduttore per ottenerne la convalida.
Nella citazione (da farsi dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata) deve essere inserito necessariamente l' avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione o mancata opposizione il giudice provvederà a convalidare lo sfratto.
Il codice prevede, poi, che tra il giorno della notifica dell' intimazione e quello dell' udienza devono intercorrere non meno di venti giorni liberi (salvo per le cause che richiedono pronta spedizione, per le quali il giudice, su istanza dell' intimante e con decreto motivato, può dimezzare i termini) e che le parti devono costituirsi in giudizio mediante deposito dell'intimazione e della relata di notifica o della comparsa di risposta in cancelleria o presentando questi documenti direttamente dinanzi al giudice in udienza.
Se all'udienza l'intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto e dispone l'apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione, con effetto trenta giorni dopo.
Ciò, tuttavia, a meno che non risulti o appaia evidente che l' intimato non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Può accadere, invece, che l'intimato, comparendo all'udienza, proponga opposizione.
In tal caso, se le eccezioni sono fondate su prova scritta o se esistono gravi motivi si apre un ordinario procedimento di cognizione.
Nel caso, invece, in cui le eccezioni non siano fondate su prova scritta e non sussistono gravi motivi, il giudice pronuncia il rilascio con ordinanza non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto.
Tale ordinanza è immediatamente esecutiva, ma il giudice può subordinarla a una cauzione per danni e spese.
Anche nel caso in cui l' intimazione di sfratto sia stata convalidata in assenza dell'intimato, quest'ultimo può farvi opposizione. Perché essa sia legittima, tuttavia, egli deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
L'opposizione non sospende il processo esecutivo e, soprattutto, non è più ammessa se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione.
Avv. Dario De Pascale
a cura di Avv. Dario De Pascale
d.depascale@depascaleavvocati.it
Tel. 02.54.57.601
Per qualsiasi approfondimento delle tematiche
affrontate, vi invito a contattarmi
ai recapiti sopra indicati.
Comments