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LA CADUTA DEL PAZIENTE IN OSPEDALE: DIRITTO AL RISARCIMENTO

La caduta dei pazienti in ospedale è uno degli eventi avversi maggiormente ricorrenti in ambito sanitario, come confermato dai rapporti periodici pubblicati dal Ministero della Salute: la maggior parte delle segnalazioni pervenute, cui sovente fanno seguito delle richieste di danni, sono relative alle cadute dei pazienti ricoverati.

In particolare, mentre una limitata parte delle cadute è da considerarsi di natura accidentale (es. pavimento bagnato e/o scivoloso) ovvero imprevedibile (considerate le patologie debilitanti, una percentuale di pazienti potrebbe incorrere in improvvisi capogiri e perdita dell'equilibrio;), la maggior parte delle stesse rientra invece tra gli eventi prevedibili, cioè dovuti alla deambulazione di un paziente non in condizioni idonee, cioè disorientato e con deficit della coordinazione del movimento; in altre parole un paziente che cammina tranquillamente per i corridoi quando dovrebbe rimanere a letto.

La circostanza appare molto significativa e rilevante, poiché evidenzia come il problema delle cadute all' interno degli ospedali sia molto rilevante e che gran parte delle stesse derivano da problemi organizzativi di carattere strutturale o di cattiva gestione del paziente da parte del personale sanitario.

Ed infatti, la caduta del paziente non è un fenomeno da sottovalutare, considerando che può causare gravi traumi al paziente fino al decesso, per esempio in caso di trauma cranico, soprattutto in soggetti molto anziani.

Vediamo, allora, i profili di responsabilità civile che emergono in capo alla struttura e come ottenere il risarcimento del danno.

Pavimenti scivolosi, buche, letti di degenza privi di sbarre anticaduta per pazienti instabili ed insidie varie, sono i principali responsabili della maggior parte degli infortuni che avvengono all'interno degli ospedali.

In questi casi, si può configurare una responsabilità oggettiva in capo alla struttura sanitaria, sulla quale ricade l'onere di dimostrare l'esclusiva colpa altrui, ovvero il caso fortuito.

Ciò in quanto alla struttura sanitaria viene richiesta un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali, nonché elevati standards di diligenza ed efficienza, proprio in considerazione delle condizioni fisicamente disagiate dell'utenza tipica (Cfr. Cass. Civ., sentenza n. 6515 del 2 aprile 2004).

Più in particolare, si parla, in questi casi, di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ossia un'ipotesi di responsabilità per la cui configurabilità è sufficiente la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare dell'obbligo di custodia, risultando esclusa la sua responsabilità solo nell'ipotesi di caso fortuito (si vedano in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 25243 del 29 novembre 2006; Cass. Civ. sentenza n. 1948 del 10 febbraio 2003).

In ordine alla natura della responsabilità dell'ospedale è necessario evidenziare che l'accettazione in una struttura sanitaria del paziente ai fini del ricovero, determina la conclusione di un contratto con la struttura, cosiddetto di spedalità, incentrato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato che può, sinteticamente, definirsi di “assistenza sanitaria”.

Nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni sanitarie, anche quelle di carattere alberghiero e le connesse obbligazioni di sicurezza e/o protezione, soprattutto dei pazienti più fragili.

Ne deriva, quindi, che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subìto lesioni a seguito di caduta all'interno dell'ospedale ha natura contrattuale e può sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all'interno della struttura stessa.

In tali ipotesi, quindi, dovrà essere il debitore (in questo caso la struttura sanitaria) a provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi giuridici che sono ex lege previsti a suo carico proprio in forza del rapporto contrattuale di spedalità e, in caso di inadempimento, dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa a lui non imputabile.

Il primo aspetto da verificare è se la caduta sia dovuta a problematiche strutturali dell'ospedale o ad omessa vigilanza del personale.

Diventerà, quindi, fondamentale analizzare ogni singolo caso, per andare a ricercare eventuali colpe e agire legalmente per richiedere il risarcimento danni da caduta in ospedale.

Avv. Dario De Pascale


a cura di Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it - Tel. 02.54.57.601

Per qualsiasi approfondimento delle tematiche affrontate, vi invito a contattarmi ai recapiti sopra indicati.


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