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L'IMPUGNAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO


Capita spesso di ricevere la notifica di un verbale di accertamento di una violazione al Codice della Strada e la conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria

La reazione più comune è quella di procedere al pagamento il più velocemente possibile anche per beneficiare della riduzione del 30% della somma richiesta se il pagamento è eseguito nei tre giorni seguenti la notifica del verbale.

A volte tuttavia ci si sente vittime di una palese ingiustizia, soprattutto in quei casi in cui la multa irrogata è salata e magari conseguenza dell' accertamento di un modesto superamento dei limiti di velocità accertati attraverso i famigerati Autovelox; si ha quasi la percezione in questi casi che i cittadini siano utilizzati a guisa di bancomat dai Comuni per rimpinguare le casse comunali e che la sanzione il più delle volte sia ingiusta ed eccessivamente penalizzante.

Quali sono i rimedi che la legge mette a disposizione dei cittadini per difendersi dalle sanzioni amministrative ingiuste?

Come tutti i provvedimenti amministrativi, anche quelli che contestano una violazione del codice della strada ammettono un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale.

Per vizi di merito o di forma, il ricorso amministrativo gerarchico va proposto per iscritto in carta semplice al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentandolo a mano, presso l'ufficio competente della Prefettura o anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l'ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto. Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni, a far tempo dalla data della contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione.

Attenzione: la pubblica amministrazione è onerata della notificazione del verbale entro 90 giorni dalla data dell'avvenuto accertamento della violazione: in mancanza, il verbale è nullo.

Ovviamente, per poter invocare la nullità del verbale occorre presentare preventivamente il ricorso.

Il ricorso giurisdizionale va invece proposto entro 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell'infrazione e deve essere rivolto al Giudice di pace competente per territorio.

Va depositato a mano nella cancelleria dell'ufficio del Giudice, o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R.

In entrambi i casi, è necessario ricordare che è impossibile presentare qualunque tipo di ricorso se la multa è già stata pagata.

Per contestare un verbale di accertamento è poi possibile seguire anche una terza via: nel caso in cui il verbale contenga un'errata valutazione del fatto contestato o palesi vizi di forma o di procedura si può ricorrere all'autotutela, cioè ci si può rivolgere allo stesso organo amministrativo che ha emanato la contravvenzione chiedendone l'annullamento: ovviamente, conviene effettuare tale tentativo prima che siano scaduti i termini per la proposizione del ricorso al Prefetto o del ricorso al Giudice di Pace.

In ogni caso, sia che si opti per il ricorso amministrativo, sia che si opti per quello giurisdizionale la relativa domanda deve contenere necessariamente i seguenti elementi essenziali:

indicazione dell'autorità adita, generalità del ricorrente, breve riassunto dei fatti con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e della violazione degli articoli del Codice della Strada che è stata contestata, motivazioni del ricorso, richiesta di annullamento, data, firma, eventuali atti allegati che supportino la richiesta di annullamento della contravvenzione (certificati, etc.), domicilio legale per il ricorso al Giudice di Pace.

Il verbale può essere inoltre impugnato per vizi di forma (manca la firma dell' accertatore, il verbale non è stato contestato immediatamente laddove l'accertatore, in presenza del trasgressore, avrebbe potuto procedere alla contestazione immediata, ecc), ma anche per mancanza dei presupposti di legge per la sua elevazione (ad esempio, non tutti sanno che gli Autovelox devono essere periodicamente tarati e controllati e di detti controlli deve essere rilasciata una certificazione da una ditta a ciò autorizzata; nel verbale l'agente deve dare atto e riscontro di tali intervenuti controlli).

In ogni caso, la casistica di vizi formali che possono determinare la nullità della contravvenzione è assai varia; oltre a quanto già segnalato si ricorda:

- omessa o errata indicazione delle generalità

del soggetto multato,

- omessa o errata indicazione della data e dell'ora

nella quale è avvenuta l'infrazione,

- omessa o non completa identificazione del veicolo,

- omessa o erronea indicazione dell'autorità presso

cui presentare ricorso,

- mancata esposizione dei fatti,

- errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata.

- errore di persona,

- notifica della contravvenzione al precedente

proprietario del veicolo,

- errata rilevazione della targa del veicolo,

- notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell'infrazione.

Esaminati forma e motivi del ricorso, il Prefetto può decidere di accogliere la richiesta del cittadino, annullando la multa con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso che scatta quando, decorsi 180 giorni dalla data in cui il Prefetto ha ricevuto le controdeduzioni dell'autorità che ha emesso il verbale, il Prefetto non si sia ancora pronunciato.

Diversamente, qualora ritenga infondato il ricorso, nel predetto termine di 180 giorni, il Prefetto può emettere un' ordinanza ingiunzione di pagamento di importo superiore a quello contestato (il doppio più una maggiorazione atta a coprire le spese del procedimento). In questo caso, al cittadino ricorrente non resterà che impugnare la decisione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace è, invece, un vero e proprio procedimento giurisdizionale, che si chiude con l'emissione di una sentenza con la quale il giudice o accoglie o rigetta le doglianze del sanzionato.

Contro tale sentenza è possibile agire in secondo grado rivolgendosi al Tribunale territorialmente competente.

In generale, si può dire che un ricorso giurisdizionale - presso il Giudice di Pace ed eventualmente dinanzi al Tribunale - è complessivamente più costoso di un ricorso al Prefetto: per quest'ultimo si dovranno pagare almeno 43 euro di contributo unificato, mentre il ricorso al Prefetto non ha costi se si accettano le eventuali spese postali.

Circostanza questa che lo rende una soluzione poco praticabile quando si vogliano contestare multe di poco valore. Mentre può risultare una scelta plausibile qualora la sanzione sia economicamente più rilevante e si desideri deferire la questione a un organo terzo e imparziale come un magistrato.

Avv. Dario De Pascale

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