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IL REATO DI PROCURATO ALLARME

Trattiamo oggi una problematica che, alla luce del caos mediatico venutosi a creare per la diffusione dell'epidemia del Corona virus, appare quanto mai di attualità e precisamente, le conseguenze penali in cui può incorrere chi diffonde false o inesatte notizie tese a ingenerare il panico nella collettività.

Il reato di procurato allarme è punito dall' articolo 658 del codice penale che, testualmente, recita: «Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l' arresto fino a 6 mesi o con l' ammenda da 10 a 516 euro».

Il contenuto dell' articolo implica che nel momento in cui si diffonde una falsa notizia oppure un falso allarme che facciano scattare le procedure delle autorità per un pericolo, in realtà, inesistente, si incorre nel reato di procurato allarme.

Un reato, peraltro, che si configura con la sola idoneità dell'annuncio a creare allarme

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 658 è l'ordine pubblico, inteso come pubblica tranquillità e la condotta sanzionata è “il falso annuncio di disastri, infortuni o pericoli” che susciti allarme presso l ‘Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio.

La ratio della norma di cui all'art. 658 va ravvisata nell' interesse dello Stato all' ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l'autorità costituita dalle ordinarie incombenze.

A tal fine, va evidenziato che se il “disastro” è costituito da qualsivoglia evento dannoso di non comune gravità incidente su una pluralità di soggetti e tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, l' “infortunio” è integrato dall' evento dannoso concernente una o più persone che, senza avere i caratteri di gravità e diffusibilità propri del disastro, determini tuttavia un intervento delle autorità di PG.

Tenuto conto dell'interesse protetto dall'art. 658, costituito dalla tutela dell' ordine pubblico contro i falsi allarmi, il reato in esame è configurabile anche allorché l'infortunio annunziato sia stato artificiosamente costruito, stante l' equivalenza tra infortunio “falso” e infortunio “inesistente”. Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 è sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio.

Da ricordare, infine, che il codice penale punisce anche chi pubblica delle notizie false, esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico: In questo caso, si rischia l' arresto fino a 3 mesi o l' ammenda fino a 309 euro se il fatto non costituisce un reato più grave.


A cura di Avvocato Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it

Tel. 02.54.57.601


Per qualsiasi approfondimento delle tematiche affrontate, vi invito a contattarmi




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