IL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:UNA PANORAMICA SINTETICA
- improntaredazione
- 1 ott
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Il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione forzata disciplinata dal Codice di procedura civile che consente a un creditore di soddisfare il proprio credito aggredendo beni o somme di denaro che non sono nella diretta disponibilità del suo debitore, ma che si trovano in possesso di un soggetto terzo o che quest' ultimo deve al debitore.
Le figure centrali di questo procedimento sono il creditore procedente, il debitore esecutato e il terzo pignorato, noto anche come debitor debitoris.
Fase Iniziale:
L'ATTO DI PIGNORAMENTO
Il procedimento ha inizio con la notifica di un atto di pignoramento, redatto ai sensi dell' articolo 543 del codice di procedura civile, sia al terzo che al debitore. Quest'atto deve contenere elementi essenziali, tra cui:
1. L'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto.
2. L'indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo al debitore.
3. L'intimazione al terzo di non disporre di tali somme o cose senza un ordine del giudice.
4. La citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione e l'invito al terzo a comunicare al creditore la "dichiarazione di quantità" prevista dall'articolo 547 c.p.c.
A seguito della notifica, il creditore ha l'onere di iscrivere a ruolo la procedura entro 30 giorni, depositando in cancelleria la nota di iscrizione, le copie conformi dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, pena l'inefficacia del pignoramento stesso. Successivamente, deve notificare al debitore e al terzo un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
GLI OBBLIGHI E IL RUOLO DEL TERZO PIGNORATO
Una volta ricevuto l'atto di pignoramento, il terzo assume ex lege la qualifica di custode delle somme o dei beni pignorati. L'obbligo di custodia si estende fino a un importo pari al credito precettato aumentato della metà, come stabilito dall'articolo 546 c.p.c. La violazione di questo obbligo, anche se commessa in buona fede, non pregiudica i diritti del creditore.
Il terzo è inoltre tenuto a rendere la cosiddetta "dichiarazione di quantità" (art. 547 c.p.c.), con la quale comunica al creditore se è debitore dell'esecutato, per quale importo e a quale titolo. Tale dichiarazione è un atto endoprocessuale qualificabile come una dichiarazione di scienza, attraverso cui il terzo adempie a un dovere di collaborazione con la giustizia in qualità di ausiliario del giudice.
Il terzo pignorato può opporre al creditore procedente le medesime eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del proprio creditore (il debitore esecutato), a condizione che i fatti su cui si fondano tali eccezioni si siano verificati prima della notifica del pignoramento.
L'UDIENZA E L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
Se la dichiarazione del terzo è positiva, o se il suo obbligo viene accertato in un apposito giudizio, il giudice dell'esecuzione pronuncia un'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'articolo 553 c.p.c.
Questo provvedimento produce effetti di natura sostanziale e processuale di fondamentale importanza:
·Trasferimento del credito: L'ordinanza determina l' immediato trasferimento della titolarità del credito dal patrimonio del debitore esecutato a quello del creditore assegnatario.
·Estinzione dell' obbligazione: Il pagamento effettuato dal terzo in esecuzione dell' ordinanza estingue la sua obbligazione originaria nei confronti del debitore esecutato.
L'oggetto del pignoramento, e di conseguenza dell' assegnazione, si "cristallizza" al momento della dichiarazione del terzo o della sentenza che ne accerta l' obbligo. Salvo il caso di crediti di durata (come stipendi o canoni di locazione), il vincolo non si estende a crediti maturati in un momento successivo.
ASPETTI PARTICOLARI E RECENTI RIFORME
Il legislatore è intervenuto di recente per regolare alcuni aspetti specifici della procedura:
·Perdita di efficacia del pignoramento: L'articolo 551-bis c.p.c. ha introdotto un termine di efficacia decennale per il pignoramento di crediti. Per evitare la perdita di efficacia, il creditore deve notificare, nei due anni antecedenti la scadenza, una "dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio".
·Inefficacia dell'ordinanza di assegnazione: L'articolo 553 c.p.c. prevede ora che l' ordinanza di assegnazione perda efficacia se non notificata al terzo entro specifici termini, al fine di evitare che le somme restino vincolate a tempo indeterminato.
·Pignoramento presso più terzi: Qualora il pignoramento sia eseguito con un unico atto nei confronti di più terzi, si realizza un concorso di pignoramenti autonomi. Ciascun terzo è obbligato alla custodia nei limiti di legge, ma il debitore può chiedere al giudice una riduzione proporzionale dei vincoli (art. 546, co. 2, c.p.c.).
·Pignoramento esattoriale: Per la riscossione dei tributi, l'agente della riscossione può avvalersi di una procedura semplificata (art. 72-bis D.P.R. 602/1973), che consiste in un ordine di pagamento diretto al terzo. L'intervento del giudice è previsto solo in caso di inadempimento del terzo.
Infine, è consolidato il principio secondo cui nei giudizi di opposizione relativi al pignoramento presso terzi (ad esempio, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), si configura un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, i quali devono essere tutti parte del giudizio.
Dario De Pascale
a cura di Avv. Dario De Pascale
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