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IL DANNO ALLA REPUTAZIONE AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA

Parliamo del danno alla reputazione, argomento di grande attualità nell'era di internet e dei social network, posto che la possibilità di arrecare a qualcuno un danno di questo tipo o di subirlo personalmente si sono amplificate a dismisura proprio a causa dell'enorme diffusione dei media digitali.

Infatti, con l'attuale estrema facilità di connessione ad internet e la conseguente facilità e velocità di interazione tra persone, fisiche o giuridiche, specialmente sui cd. social media, sono aumentate in maniera proporzionale le possibilità di arrecare o di subire l'offesa alla reputazione personale.

Il diritto alla reputazione viene tutelato nell'ordinamento italiano in quanto bene avente rilevanza costituzionale: anche se non espressamente menzionata dalla Costituzione, infatti, la tutela della reputazione discende dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Carta.

Il diritto alla reputazione rientra, quindi, nell'ambito dei diritti della personalità unitamente al diritto all'immagine, al nome e all'onore.

Il diritto alla reputazione è poi tutelato più specificamente dall'art. 595 del Codice penale che prevede il reato di diffamazione quando qualcuno “comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione”.

A ciò aggiungasi che le offese alla reputazione realizzate attraverso i social network sono comunemente assimilate alle offese effettuate a mezzo della stampa ed integrano quindi una specifica aggravante del reato di diffamazione.

Il danno alla reputazione non si esaurisce quindi solo nel danno provocato alla persona fisica, lesa nella sua dignità, ma si estende anche alla sfera lavorativo-professionale del soggetto danneggiato.

Quanto alle persone fisiche, il diritto alla reputazione personale riguarda la sfera intima di un determinato soggetto ed è relativo all'onore, al prestigio ed alla dignità personale di quest'ultimo, anche in relazione all'attività professionale e/o sociale dallo stesso svolta.

Si tratta, in particolare, della considerazione di cui una persona gode in un determinato ambiente o presso una determinata cerchia di persone, piccola o grande che sia.

Va inoltre precisato che, in caso di lesione, il concetto di reputazione va valutato dall'esterno: in altre parole, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della propria reputazione, bensì come lesione dell' onore e della reputazione di cui la persona goda nella collettività

Nel caso in cui si verifichi una lesione della reputazione, inoltre, colui che si ritiene danneggiato può agire in giudizio per il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

In particolare, per la liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice terrà conto di una serie di criteri come, ad esempio, la carica pubblica o il ruolo professionale ricoperto dalla persona danneggiata, le conseguenze sulla sua professione o sulla sua vita, la natura del fatto che gli è stato falsamente attribuito, il lasso di tempo intercorso tra la l' avvenimento del fatto e la domanda risarcitoria ecc.

Andrà in ogni caso offerta la prova non solo dell'esistenza del fatto lesivo della reputazione, ma anche del danno subito o subendo: quest'ultimo, in particolare va individuato non già nella semplice lesione del diritto inviolabile alla reputazione (non è quindi “in re ipsa”), ma nelle conseguenze di tale lesione, cosicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da quest'ultimo dedotto e provato.

Inoltre, la lesione della reputazione professionale ha riguardo alla perdita della fiducia e della stima da parte delle persone con cui la persona entra in contatto o interagisce nel suo ambiente di lavoro.

Da ultimo, occorre precisare che chi ha subito una lesione della propria reputazione, nella sfera personale o in ambito lavorativo, può richiedere il risarcimento dei danni in sede civile a prescindere dal fatto che venga accertata una fattispecie di reato. Ciò in quanto, la violazione del decoro e della dignità personale o commerciale costituisce una lesione di un valore protetto dalla Costituzione.

Avv. Dario De Pascal


a cura di Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it - Tel. 02.54.57.601


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