top of page

I DIRITTI DEI VIAGGIATORI ALLA LUCE DEI RECENTI EVENTI BELLICI IN MEDIO ORIENTE

  • improntaredazione
  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Alla luce dei recenti eventi bellici in Iran e nel Medio Oriente, i viaggiatori che hanno prenotato pacchetti turistici verso tali destinazioni o aree limitrofe dispongono di specifici diritti di tutela, principalmente disciplinati dall'articolo 41 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2302.

 

IL QUADRO NORMATIVO:

L'Art. 41 del Codice del Turismo e la Direttiva UE

L'articolo 41 del Codice del Turismo, nella sua formulazione attuale, regola il diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto turistico.

Di particolare rilevanza per la situazione in esame è il comma 4, il quale stabilisce: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un' incidenza sostanziale sull' esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.” (Tribunale Di Lecce, Sentenza n.248 del 24 Gennaio 2025).

 

Questa disposizione è l' attuazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/ 2302, che mira a garantire un livello di protezione elevato e uniforme per i consumatori in tutta l'Unione Europea (Judgment of the Court (Second Chamber) of 29 February 2024).


LE "CIRCOSTANZE INEVITABILI

E STRAORDINARIE"

La chiave per l'applicazione di tale diritto risiede nella nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie". La stessa direttiva, all'articolo 3, punto 12, le definisce come "una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure".

La Corte di Giustizia dell' Unione Europea e i considerando della direttiva hanno chiarito che in questa categoria rientrano eventi gravi e imprevedibili.

 

Il considerando 31 della Direttiva 2015/2302 fornisce esempi espliciti: "Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico"  .

Di conseguenza, eventi bellici, conflitti armati o gravi tensioni geopolitiche che compromettono la sicurezza in una determinata area rientrano a pieno titolo in questa definizione, legittimando il recesso del viaggiatore.

 

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI RECESSO

Per poter recedere dal contratto senza penali, il viaggiatore deve dimostrare la sussistenza di alcune condizioni cumulative:

1.Tipologia di Evento

Deve trattarsi di una circostanza "inevitabile e straordinaria", come un conflitto armato .

2. Localizzazione

Tali circostanze devono verificarsi "nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze".

3. Incidenza Sostanziale

L'evento deve avere "un' incidenza sostanziale sull' esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione".

La giurisprudenza europea ha specificato che l'incidenza sostanziale non si limita alla mera impossibilità di eseguire il viaggio, ma include anche situazioni che, pur non impedendo l' esecuzione, la renderebbero possibile solo esponendo i viaggiatori a rischi significativi per la loro salute e sicurezza.

4. Momento della Valutazione

La valutazione sull' esistenza di tali circostanze e sulla loro incidenza deve essere effettuata al momento della risoluzione del contratto da parte del viaggiatore. La Corte di Giustizia ha stabilito che si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il contratto, basandosi su una previsione ragionevole degli eventi futuri. Ciò che accade successivamente (ad esempio, un inatteso miglioramento della situazione) è irrilevante per determinare la legittimità del recesso. Questa valutazione deve essere condotta ponendosi nella prospettiva di un "viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto".

In questo contesto, le raccomandazioni ufficiali delle autorità competenti (come gli avvisi "sconsigliato" o "evitare viaggi non essenziali" emessi dal Ministero degli Affari Esteri) assumono un valore probatorio significativo, pur non essendo una condizione strettamente necessaria per l'esercizio del diritto.

 

DIRITTI DEL VIAGGIATORE

IN CASO DI RECESSO

Se le condizioni sopra descritte sono soddisfatte, il viaggiatore ha diritto a:

·Risolvere il contratto senza pagare penali: il viaggiatore può recedere dal contratto senza essere tenuto a corrispondere alcuna spesa di risoluzione all'organizzatore.

· Ottenere il rimborso integrale: L'organizzatore è tenuto a rimborsare "integralmente dei pagamenti effettuati per il pacchetto". La Corte di Giustizia ha chiarito che tale rimborso deve avvenire sotto forma di una somma di denaro e non tramite voucher, a meno che il viaggiatore non accetti volontariamente quest'ultima opzione. La normativa emergenziale sui voucher, introdotta durante la pandemia di COVID-19 (art. 88-bis D.L. 18/2020), era una misura eccezionale e temporanea e non rappresenta la regola generale .

·Tempistiche del rimborso

Il rimborso deve essere effettuato "senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico".

È importante sottolineare che, in questo caso, il viaggiatore non ha diritto a un indennizzo supplementare per eventuali danni, poiché la cancellazione deriva da circostanze non imputabili all' organizzatore.

 

OBBLIGHI

DELL' ORGANIZZATORE

Parallelamente ai diritti del viaggiatore, l'organizzatore ha specifici obblighi. Anche l' organizzatore può risolvere il contratto se non è in grado di eseguirlo a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, offrendo al viaggiatore il rimborso integrale ma senza essere tenuto a versare un indennizzo .

Inoltre, sull'organizzatore e sull' intermediario grava un obbligo di diligenza qualificata (ex art. 1176, comma 2, c.c.) che include il dovere di informarsi e fornire al viaggiatore informazioni corrette e veritiere sulle condizioni di sicurezza della destinazione.

 

CONCLUSIONE

In sintesi, la normativa europea e nazionale offre una solida tutela ai viaggiatori in caso di eventi bellici o gravi crisi di sicurezza nella destinazione del loro viaggio.

Se un conflitto armato ha un'incidenza sostanziale sull' esecuzione del pacchetto turistico, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto prima della partenza, ottenendo il rimborso completo in denaro di quanto versato, senza dover pagare alcuna penale. La valutazione della situazione deve essere fatta al momento del recesso, basandosi su informazioni oggettive e ragionevoli, come gli avvisi delle autorità competenti.

Dario De Pascale

 

a cura di Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it  - Tel. 02.54.57.601


 
 
 

Commenti


© 2020 L'IMPRONTA PERIODICO . 

bottom of page