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DANNO DA VACANZA ROVINATA

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Tale tipologia di danno non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il viaggiatore – o quantomeno non solo una perdita patrimoniale -, ma costituisce fonte di stress, turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall' organizzatore o venditore (es. le sistemazioni alberghiere, i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell' acquisto del prodotto turistico, ecc).

Occorre precisare preliminarmente che, ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2018, la tutela non ricomprende solo il turista consumatore, ma anche quelle persone che viaggiano per motivi professionali e che dunque vengono definite "viaggiatore".

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio del viaggiatore che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo, lavoro senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Il “danno da vacanza rovinata” è stato in principio individuato dalla giurisprudenza, che ha preso in considerazione la lesione alla sfera dinamico-relazionale del soggetto coinvolto.

Pertanto, qualora l' inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del prodotto turistico non sia di scarsa importanza (in conformità all'articolo 1455 c.c.), il viaggiatore può chiedere all' organizzatore ovvero al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti:

- la risoluzione del contratto

- risarcimento del danno, conseguente al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell'occasione perduta.

La giurisprudenza di legittimità in particolare ha riconosciuto la lesione dell' interesse del viaggiatore a godere pienamente del viaggio, precisando il principio che esclude duplicazioni del risarcimento nel rispetto dell'integralità dello stesso e l'introduzione dei criteri di serietà e gravità della lesione quali condizioni per la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè causato da stress, turbamento psicologico, sofferenza).

Il danno da vacanza rovinata va quindi a risarcire il viaggiatore della perdita di un' occasione di relax, essendo un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell'occasione perduta. La relativa prova dovrà ritenersi validamente fornita dal viaggiatore che dia dimostrazione dell' inadempimento del contratto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici del medesimo, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi restati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.

Con l'introduzione del Codice del Turismo nel 2011 il legislatore ha:

- individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell' inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico;

- specificato che l' inadempimento non deve essere di scarsa importanza;

- definito il danno da vacanza rovinata collegandolo al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’ irripetibilità dell' occasione perduta.

Il D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62, in vigore dal 1 luglio 2018, e che ha attuato la direttiva (UE) 2015/2302, ha modificato l'art. 46 del Codice del Turismo, in tema di Risarcimento del danno da vacanza rovinata, nel seguente modo:

- nel caso in cui l' inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza (secondo quanto intende l'articolo 1455 c.c.), il viaggiatore può chiedere all' organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato a:

a) tempo di vacanza inutilmente trascorso

b) irripetibilità dell' occasione perduta.

Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno:

- danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;

- danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio).

Il danno economico è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il viaggiatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi.

Il danno esistenziale subito dal viaggiatore è più difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza. In questi casi la liquidazione del danno morale avviene in maniera equitativa ad opera dei Tribunali.

Quanto all'onere della prova è sufficiente sottolineare che si è in presenza di un danno di natura contrattuale e, conseguentemente:

- il viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell' inadempimento di controparte (fotografie dei luoghi che dimostrino che l' inadempimento è conseguente alla mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto);

- il venditore o organizzatore deve provare, invece, l' avvenuto adempimento del contratto.


Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it

Tel. 02.54.57.601


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