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CADUTA SU UN TOMBINO: SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE?

Generalmente, in caso di caduta su un tombino divelto o sporgente si ritiene sussista la responsabilità per i danni patiti in capo al Comune sul presupposto che di tutti i danni derivanti dalla cattiva manutenzione della strada sia responsabile il proprietario della stessa. Non sempre tuttavia è così. La richiesta di risarcimento danni per caduta in un tombino, secondo una recente ordinanza della Cassazione, può finire nel vuoto se non sussistono tutte le condizioni per dimostrare l'assenza di propria colpa. In buona sostanza, la legge –o meglio l'interpretazione della legge che ne fa la giurisprudenza –esige un minimo di prudenza e diligenza da parte dei pedoni: anche quando si cammina –in altre parole –occorre prestare la dovuta attenzione.In linea teorica, il proprietario di una cosa –ivi compresa quindi anche la strada –deve rispondere di tutti i danni procurati dalla cosa stessa, anche se non ne ha una colpa personale. Ciò è prescritto dall’articolo 2051 del Codice Civile a norma del quale «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».Sul concetto di «caso fortuito» vi è tuttavia da discutere: come si dirà, è proprio su questo concetto che si accentra l'accertamento della responsabilità e lo stesso risulta fondamentale per stabilire quando è possibile chiedere il risarcimento o meno. In ogni caso, la regola generale imputa una responsabilità “oggettiva” –ossia che prescinde da malafede o da colpa –in capo al titolare della cosa che ha prodotto il danno.La citata norma del Codice civile stabilisce un esonero della responsabilità del titolare della strada se sussiste un «caso fortuito»: il caso fortuito è, infatti, un evento imprevisto e inevitabile anche tenendo una condotta diligente. Un esempio classico piò essere costituito dall' improvvisa apertura di una voragine sul suolo, causata da una eccezionale precipitazione piovana: questo è un fattore del tutto eccezionale e inaspettato. In questi casi, bisogna dare il tempo al proprietario della strada di intervenire per mettere in sicurezza il suolo, con delle recinzioni o provvedendo alla bitumazione. Questo significa che se l'incidente si verifica a ridosso dell'apertura della buca, alcuna responsabilità può essere ascritta al Comune. Se invece l'evento si realizza quando già l' amministrazione ha ricevuto la segnalazione del pericolo, allora quest'ultima non può essere più scusata.Un'ultima –ma sicuramente più ricorrente –ipotesi di caso fortuito è l'imprudenza del danneggiato. La sua condotta poco diligente infatti si pone come un fatto eccezionale e imprevedibile per il proprietario della cosa. Così, chi cade pur dinanzi a una voragine ampia e ben illuminata non potrà che prendersela con se stesso.Il pedone deve quindi fare la sua parte: tanto più l'insidia è visibile tanto meno è possibile chiedere il risarcimento al Comune. E, difatti, è compito di chi cammina prestare la dovuta diligenza al suolo.La visibilità si determina sulla base di una serie di elementi come:-la dimensione dell'insidia: una buca ampia o un tombino divelto sono elementi di dimensioni facilmente distinguibili;-la visibilità dell'insidia sulla quale gioca l'orario in cui si è realizzato l'infortunio (più difficile chiedere il risarcimento se la caduta avviene nelle ore diurne) e l'illuminazione della strada (di notte, in strada priva di lampioni, è più facile dimostrare di avere ragione);-la collocazione dell' insidia: una buca coperta da foglie o da altri materiali è più insidiosa di una che si presenta facilmente distinguibile a occhio nudo. Lo stesso dicasi per la buca al centro della strada rispetto a quella nascosta al suo margine. Gioca inoltre un ruolo fondamentale anche l'età del pedone: è evidente che una persona anziana ha una soglia di attenzione ed una vista ben al di sotto della media, per cui le sarà ben più difficile accorgersi dell'insidia stradale.Il Comune, in ogni caso, potrà essere considerato responsabile per la caduta sul tombino solo se il danneggiato riesce a dimostrare che l'insidia era nascosta e non facilmente visibile, neanche usando l'ordinaria diligenza. Questa non è, chiaramente, la situazione di una buca che si apre in mezzo al marciapiede.

In particolare, poi secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione:-integra il caso fortuito tutto ciò che non è prevedibile in modo oggettivo o tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale; -il caso fortuito è integrato dalla condotta della vittima quando essa si sovrapponga alla cosa «al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo»; -la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si basa sul dovere di precauzione a cui è soggetto il titolare della signoria sulla cosa custodita; -qualora «manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito».Avv. Dario De Pascaled.depascale@depascaleavvocati.it -Tel. 02.54.57.601

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