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LA SORTE DEL CONTO CORRENTE ALLA MORTE DELL'INTESTATARIO: DIRITTI DEGLI EREDI E DEL CONIUGE SUPERSTITE

  • improntaredazione
  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min

Alla morte di una persona, il suo patrimonio, comprensivo delle somme giacenti su conti correnti bancari o postali, cade in successione e viene trasferito ai suoi eredi. La gestione di tali rapporti bancari dopo il decesso del titolare presenta tuttavia delle complessità, che variano a seconda che il conto fosse intestato esclusivamente al defunto (de cuius) o cointestato con altri soggetti, come il coniuge.

L'analisi della normativa e della giurisprudenza permette di delineare i diritti e gli obblighi degli eredi, del coniuge superstite e dell'istituto di credito.

 

1. Il conto corrente intestato esclusivamente al De Cuius

Quando il conto corrente è intestato unicamente alla persona deceduta, si aprono due principali orientamenti interpretativi riguardo alla sorte del contratto.

Un primo orientamento, minoritario, ritiene che il rapporto di conto corrente prosegua con gli eredi, i quali subentrano nella posizione contrattuale del defunto (Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 2828/2023).

Un secondo e prevalente orientamento giurisprudenziale, invece, qualifica il contratto di conto corrente come un negozio misto con prevalenza degli elementi del mandato. Di conseguenza, la morte del correntista (mandante) determina l'estinzione del rapporto ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c..

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che con la morte del correntista il rapporto di mandato con la banca cessa, determinando lo scioglimento del conto (Tribunale Di Roma, Sentenza n.16048 del 23 Ottobre 2024; Tribunale Ordinario Firenze, sez. 3, sentenza n. 2828/2023).

Indipendentemente dalla tesi a cui si aderisce, l'effetto pratico è il medesimo: il saldo attivo presente sul conto al momento del decesso entra a far parte dell'attivo ereditario

Da quel momento, sulla banca grava un obbligo di custodia delle somme depositate. Tali somme non si ripartiscono automaticamente tra gli eredi in base alle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciò significa che, per ottenere la liquidazione del saldo, è generalmente necessario il consenso di tutti i coeredi. La banca, per adempiere correttamente alla propria obbligazione restitutoria, deve versare le somme a tutti gli eredi congiuntamente, in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno.

Nella prassi, gli istituti di credito, una volta ricevuta la comunicazione del decesso (onere che grava sugli eredi , "congelano" il conto e richiedono la presentazione della dichiarazione di successione e di un atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) che attesti la qualità di eredi, al fine di liquidare le somme a tutti gli aventi diritto, tutelando così sia i propri interessi che quelli della comunione ereditaria.

 

2. Il Conto corrente cointestato

La situazione è più articolata in caso di conto cointestato, fattispecie comune tra coniugi. È fondamentale distinguere tra i rapporti esterni (tra i cointestatari e la banca) e i rapporti interni (tra i cointestatari stessi).

 

a) Rapporti esterni e la presunzione di solidarietà: nei confronti della banca, l'art. 1854 c.c. stabilisce una presunzione di solidarietà attiva e passiva. Gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (Tribunale di Roma, Sentenza n.9681 del 23 maggio 2024). Ciò significa che, specialmente in presenza di una clausola di "firma disgiunta", ciascun cointestatario ha il diritto di compiere operazioni autonomamente, anche per l'intero importo.

 

b) Rapporti interni e la presunzione di parità delle quote: nei rapporti interni, invece, vige l'art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui il credito si presume diviso in parti uguali, salvo che risulti diversamente.

Anche la normativa fiscale in materia di successioni adotta un principio analogo, stabilendo che le quote di un conto cointestato si considerano uguali se non diversamente determinate

Questa presunzione di parità è iuris tantum, ovvero ammette prova contraria. Gli eredi del cointestatario defunto possono dimostrare che le somme sul conto appartenevano in via esclusiva o in misura maggiore al de cuius. Tale prova può essere fornita, ad esempio, dimostrando che il conto era alimentato unicamente dalla pensione o dai redditi del defunto. L'onere di superare tale presunzione grava su chi deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.

 

c) Effetti della morte in base alla tipologia di firma

La facoltà di disporre delle somme dopo il decesso di un cointestatario dipende dalla modalità operativa del conto:

· Conto a firma disgiunta: il cointestatario superstite (ad esempio, il coniuge) mantiene la facoltà di operare sul conto e può, in linea di principio, prelevare l'intero saldo. La banca che paga al cointestatario superstite è liberata dalla sua obbligazione. Tuttavia, è cruciale distinguere tra la "legittimazione alla riscossione" e la "titolarità del credito". Il superstite che preleva una somma eccedente la propria quota (presumibilmente il 50%) è tenuto a restituire l'eccedenza alla massa ereditaria, la quale sarà poi divisa tra tutti gli eredi del defunto, compreso lo stesso superstite se è anche erede.

In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che "ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza" (Cass. Civ., Sez. 2, N. 4838 del 23-02-2021).

 

· Conto a firma Congiunta: In questo caso, la morte di un cointestatario paralizza il conto. Qualsiasi operazione dispositiva richiederà la firma congiunta del cointestatario superstite e di tutti gli eredi del de cuius. Di fatto, nessuno può agire autonomamente.

È importante sottolineare che le condizioni generali di contratto applicate dalla banca possono prevedere clausole specifiche che disciplinano la gestione del rapporto in caso di decesso di un cointestatario, potendo anche derogare ai principi generali.

 

3. Tutela degli eredi e obblighi della Banca

Gli eredi, inclusi i legittimari pretermessi (coloro che sono stati esclusi dal testamento ma hanno diritto a una quota di legittima), hanno il diritto di ottenere dalla banca, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la documentazione relativa ai rapporti del defunto per ricostruirne l'asse ereditario.

Questo diritto si estende anche alla conoscenza del nominativo di eventuali cointestatari, soprattutto se questi sono a loro volta eredi, al fine di verificare possibili prelievi indebiti avvenuti prima o dopo il decesso.

Qualora la banca, pur in buona fede, effettui un pagamento a un soggetto che appare come erede legittimo (ad esempio, in base a un testamento pubblicato) ma la cui qualità viene successivamente contestata, tale pagamento ha effetto liberatorio per la banca ai sensi dell'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente).

Le eventuali dispute sulla titolarità delle somme si risolveranno poi internamente tra i vari pretendenti all'eredità.

In conclusione, sebbene il cointestatario superstite di un conto a firma disgiunta possa avere la facoltà di prelevare le somme, la quota di pertinenza del defunto (presumibilmente il 50%) cade in successione e spetta ai suoi eredi. Il prelievo di somme eccedenti la propria quota genera un obbligo di restituzione verso la comunione ereditaria.

Per i conti a firma congiunta o intestati solo al defunto, è invece necessario l'accordo di tutti gli eredi per sbloccare e ripartire le giacenze.

Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it  - Tel. 02.54.57.601



 
 
 

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