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LA RESPONSABILITÀ MEDICA

a cura di Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it

Tel. 02.54.57.601

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La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari.

Come è noto, i medici sono potenzialmente soggetti, in misura maggiore rispetto ad altri professionisti, ad azioni giudiziarie e a domande di risarcimento del danno da parte dei propri pazienti per i danni arrecati agli stessi nell'esercizio della loro attività per omissioni, negligenza, imperizia.

Nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad una impennata clamorosa dei casi di malasanità e dei relativi contenziosi imputabile, piuttosto che ad una cattiva preparazione o ad una improvvisa incompetenza dei medici, ad una maggiore presa di coscienza da parte dei pazienti dei propri diritti e delle possibilità risarcitorie.

Ciò ha comportato il farsi strada di un atteggiamento sempre più prudenziale da parte dei medici, che hanno attuato in gran parte la cd. medicina difensiva: per proteggersi dai sempre più frequenti attacchi da parte dei pazienti danneggiati che lamentano soprattutto omissioni diagnostiche, hanno iniziato a prescrivere ogni sorta di accertamento clinico teso a prevenire anche le più remote ipotesi di malattia.

Tutto ciò con evidente aggravio della spesa pubblica sanitaria.

Per cercare di prevenire tale crescente fenomeno, la legge 24 dell'8 marzo 2917 ha introdotto significative modifiche in materia di responsabilità medica e ciò sia perchè ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità, sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria possono ora essere ritenuti responsabili solo per colpa ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, mentre le strutture sanitarie possono rispondere solo per responsabilità contrattuale.

Giova precisare, al riguardo, che le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono molteplici e ricomprendono il danno derivante da errore od omissione diagnostica, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza, ecc.

In linea generale, i casi di responsabilità medica sono quelli connessi alla causazione di un danno iatrogeno, inteso come ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.

A seguito della recente emanazione della predetta legge Gelli, l'ambito della responsabilità civile del sanitario è stato definito in maniera chiara e differente a seconda che la responsabilità per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica.

Mentre, infatti, i medici rispondono come detto a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e decennale per la responsabilità contrattuale)

I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti specializzati l'effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto del sanitario.

Al riguardo, si segnala che è sempre molto importante un confronto preliminare tra potenziale cliente e l'avvocato specialista in responsabilità sanitaria ed il suo medico legale di fiducia quando si ha la percezione di essere rimasti vittime di un errore medico: l'analisi preventiva del caso da parte del legale – che sovente è gratuita o limitata ai modesti costi di una perizia medico legale di parte – consente a volte di poter impostare strategie inaspettate, non necessariamente legate all'inizio di una causa, bensì orientate sul fronte del tentativo di mediazione o di conciliazione stragiudiziale: soluzioni stragiudiziali che sono sempre molto ben valutate dalle aziende ospedaliere che preferiscono stralciare velocemente le richieste risarcitorie piuttosto che affrontare contenziosi molto onerosi in termini di costi legali.

In tutti quei casi in cui non si riesca a definire il contenzioso stragiudizialmente, la procedura giudiziale, a seguito della riforma del 2017, è sempre subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva che è una procedura – introdotta sempre con l'ausilio di un legale, che affida a un C.T.U. nominato dal tribunale il compito di accertare in via preliminare l'accertamento della responsabilità medica e la quantificazione del danno, con una perizia che diverrà poi un sostegno valido per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

Per la consulenza tecnica preventiva, inoltre, è previsto esplicitamente il litisconsorzio necessario delle imprese di assicurazione.

Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. L'azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

In ogni caso, al paziente viene data la possibilità - allo stato ancora non attuata - di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria interessata o al sanitario, nei limiti delle somme per le quali opera il contratto ed entro i medesimi termini di prescrizione previsti per l'azione nei confronti della struttura o dell' esercente la professione sanitaria. Per agevolare l' azione diretta, la legge Gelli ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare nel proprio sito web la denominazione dell'impresa che assicura sé e i prestatori dei quali si avvale.

La particolare rilevanza della responsabilità medica si riflette anche sull'obbligo, introdotto con la legge Gelli, per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private e per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

L'obbligo di assicurazione si riflette anche nella possibilità per i pazienti di citare in giudizio per il risarcimento del danno subito direttamente anche la compagnia (oltre al medico o alla struttura sanitaria), al pari di quanto avviene nel settore della R.C. auto: possibilità da ritenersi ancora in stand-by non essendo stati ancora pubblicati i decreti attuativi della Legge Gelli.

Avv. Dario De Pascale

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