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IL REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Il reato di maltrattamento di animali è disciplinato dall'art. 544-ter c.p., che prevede che: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti dei quali al comma uno deriva la morte dell'animale.”

Si tratta di una disposizione piuttosto recente introdotta nel nostro ordinamento attraverso la L. 189/2004 la quale ha inserito nel nostro codice penale il Titolo IX bis contenente i reati posti a tutela del sentimento per gli animali. Pochi anni dopo, la disciplina introdotta nel 2004, è stata sottoposta a modifiche tramite la L. 201/2010, la quale ha previsto delle pene molto più rigide e severe nell'ottica di assicurare una più vasta tutela e protezione degli animali.

In particolare, l'art. 544-ter c.p. punisce chiunque cagioni delle lesioni o sevizie ad un animale; la giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che, affinché il reato sia consumato, non è necessario che vi siano delle lesioni fisiche, poiché è sufficiente che l' animale si trovi in una condizione di sofferenza. La disposizione si pone come obbiettivo quello di tutelare gli animali in quanto esseri viventi, e non in quanto proprietà, capaci di percepire dolore.

Si configura, altresì, il reato di maltrattamento di animali quando vengono poste in essere delle condotte omissive, ad esempio la mancanza di cure, e, perciò, non solo a fronte di azioni materiali idonee a cagionare lesioni o sofferenze all'animale.

E' necessario chiarire che, a fronte di una azione commissiva o omissiva lesiva dell'integrità e della vita dell'animale e commessa per crudeltà, il reato ex art. 544-ter c.p. si configura come reato a dolo specifico; invece, tale norma assume le vesti di reato a dolo generico quando l'azione/omissione è tenuta senza necessità. In altre parole, se vengono posti in essere degli atti capaci di provocare gravi sofferenze nell' animale animati da motivazioni futili prive, cioè, di un giustificato motivo, affinché si integri il reato di maltrattamento è sufficiente il dolo generico che è, appunto, ricavabile dalla mancanza di necessità.

Non è tutto: infatti, ai fini della configurabilità della disposizione in esame, può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenza ad un animale e l' accettazione di essa.

Il secondo comma dell'art. 544-ter c.p. punisce, inoltre, chi “somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, oppure li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Il legislatore, per la priva volta, condanna in questo modo il c.d. reato di doping a danno di animali, ponendosi come obbiettivo quello di limitare e, se possibile, evitare la pratica delle scommesse clandestine e delle competizioni tra animali.

Il terzo comma dell'art.544-ter c.p. disciplina una speciale circostanza aggravante che comporta un aumento di pena nel caso in cui dal maltrattamento derivi la morte dell'animale; occorre, però, l'evento morte sia colposo e non doloso. In altri termini, la morte deve essere una conseguenza non voluta del maltrattamento dell'animale da parte del soggetto agente. Nel caso di morte voluta, e perciò dolosa, si configurerebbe il reato di uccisione di animali che trova sede nell'art. 544-bis c.p.: “chiunque per crudeltà o necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.

Il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. è perseguibile d'ufficio, perciò quando l'autorità giudiziaria entra a conoscenza di un fatto che, ipoteticamente, può essere riconducibile alla fattispecie in esame deve procedere autonomamente con le indagini, senza che sia necessario un impulso o una sollecitazione da parte di terzi o della persona offesa. In ogni caso, la notizia di reato può provenire da qualsiasi soggetto, il quale può rivolgersi direttamente alle autorità oppure può richiedere l'intervento delle associazioni animaliste o degli enti riconosciuti che, in base a quanto previsto dall'art.7 della L. 189/2004, perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ex art. 91 c.p.p.

Nello specifico l'art. 7 della L. 189/2004 prevede espressamente che “ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19- quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”.

Per determinati soggetti che, invece, vengono a conoscenza del reato di maltrattamento durante lo svolgimento della loro attività professionale, come nel caso di veterinari o liberi professi0nisti, sussiste l'obbligo di denunciare il reato all'autorità.

a cura di Avv. Dario De Pascale

d.depascale@depascaleavvocati.it - Tel. 02.54.57.601



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